CIRC. N. 028/20-21 – PROGRAMMAZIONE PERMESSI LEGGE 104/1992
CIRCOLARE N. 028 DEL 08/10/2020
Al Personale Docente
Al Personale ATA
All’Albo
Agli Atti
Al Sito Web
OGGETTO: Programmazione permessi Legge 104/1992
Si ricorda che la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità” prevede, all’ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall’art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e se possibile con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa e didattica, salvo dimostrate situazioni di urgenza.
Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l’Inps con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”.
Sullo stesso tema è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.
Pertanto si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 5 giorni per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione», rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza.
Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.
I docenti interessati sono tenuti a presentare il loro piano entro i primi 5 giorni dell’inizio di ogni mese.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Antolini