CIRC. N. 050/20-21 – RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2020/2023
CIRCOLARE N. 050/20-21 DEL 11.11.2020
Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Personale ATA
p.c. al DSGA
Al Sito Web
Oggetto – Rinnovo del consiglio di istituto triennio 2020/23
INDICAZIONI OPERATIVE
domenica 29 novembre 2020 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)
lunedì 30 novembre 2020 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30)
si voterà in modalità “a distanza” per le elezioni del CONSIGLIO DI ISTITUTO.
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’eligendo ORGANO COLLEGIALE sarà di 19 MEMBRI così assegnati:
- il Dirigente Scolastico membro di diritto;
- 8 rappresentanti del personale docente eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
- n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice Civile;
- 4 rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti iscritti;
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.
Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI contrapposte, per ciascuna componente.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE DOCENTE spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli ALUNNI spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) del presente decreto.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI spetta a tutti gli studenti iscritti e frequentanti l’Istituto.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.
Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono.
Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.
Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola (signora Franca Ruzzu), dalle ore 09.00 del 9.11.2020 alle ore 12.00 del 14 novembre 2020 sottoscritte:
- per la componente del personale docente, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 7 presentatori;
- per la componente dei genitori, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori;
- per la componente degli studenti, tenuto conto del corpo elettorale presente nella scuola, da almeno 20 presentatori;
- per la componente del personale amministrativo e ausiliario, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 2 presentatori.
I candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio.
I candidati, inoltre, devono, nell’ordine, essere segnati da numeri arabici progressivi [ esempio: 1) ROSSI Valentino, 2) BIANCHI Ottavio, ecc. ].
Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sotto indicato numero di candidati:
- componente personale insegnante n. 16 candidati su 8 da eleggere;
- componente genitori degli alunni n. 8 candidati su 4 da eleggere;
- componente studenti n. 8 su 4 da eleggere;
- componente personale A.T.A. n. 4 candidati su 2 da eleggere.
Le LISTE devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario comunale o da un Notaio o da un Cancelliere.
L’autenticazione delle firme dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto devono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista.
Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di eventuale altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista.
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- Per la Componente del PERSONALE DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
- Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
- Per la Componente STUDENTI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
- Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
Ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n.297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Antolini)