LETTERA DEL DS AI DOCENTI DELL’ISTITUTO
Alla C.a. dei docenti
Volevo porre alla Vostra attenzione un argomento di grande importanza per la nostra scuola:
i DSA
Sono quasi costretto a farlo, e non vorrei che questo si prefigurasse come un ammonimento ma semplicemente come un “intervento di attenzione”.
Ho dovuto dare udienza a genitori di alunni DSA; questi contestano il fatto che qualche docente non si attiene al PDP, cioè ai contratti formativi firmati da entrambi le parti, genitori e docenti.
In questa lettera volevo riflettere ed elencare una serie di norme e procedure che potrebbero tutelarci da ogni tipo di contestazione e ricorso.
Partiamo da quello che dice la legge:
“La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo”.
la legge quindi apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. Infatti, il tipo di intervento per l’esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge 170 si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.
Deve essere chiaro che i Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica.
Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo).
Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica, diciamo che hanno una neuro-diversità, non hanno una malattia e pertanto sono normodotati avendo una intelligenza pari o superiore; hanno matrice evolutiva e si mostrano come un’atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati.
Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, cioè previsti per tutti.
Per individuare un alunno con un potenziale Disturbo Specifico di Apprendimento, non necessariamente si deve ricorrere a strumenti appositi, ma può bastare, almeno in una prima fase, far riferimento all’osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati dal disturbo: lettura, scrittura, calcolo.
Cosa possiamo fare e dobbiamo fare noi come scuola?
Ognuno si assumerà le proprie responsabilità. A partire dal Dirigente, ai docenti, alla famiglia e allo studente.
Il Dirigente è il garante delle opportunità formative e dei servizi erogati dalla scuola e fa in modo che il diritto allo studio si realizzi. Lo fa promuovendo iniziative finalizzate a implementare interventi preventivi, come ad esempio informare e comunicare con la famiglia, ricevere la diagnosi dalla famiglia, acquisendola al protocollo e condividendola col gruppo docente, promuove ancora iniziative di formazione e aggiornamento ma soprattutto definisce col collegio dei Docenti le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati .
Ovviamente il Dirigente per tutte queste cose potrà avvalersi della collaborazione di un docente Funzione strumentale che abbia compiti di informazione, consulenza e coordinamento. I suoi compiti saranno i seguenti:
- fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- collaborare, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
- offrire supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- curare la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto;
- diffondere e pubblicizzare le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- fornire informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
- fornire informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
- fungere da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;
- informare eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.
I Docenti
Gli insegnanti possono, anzi direi che devono “riappropriarsi” di competenze educativo-didattiche anche nell’ambito dei DSA, laddove lo spostamento del baricentro in ambito clinico aveva invece portato sempre più a delegare a specialisti esterni funzioni proprie della professione docente.
La complessità del problema rimane attuale e la validità di un apporto specialistico, ovvero di interventi diagnostici e terapeutici attuati da psicologi, logopedisti e neuropsichiatri in sinergia con il personale della scuola non può che essere confermata; tuttavia diviene sempre più necessario fare appello alle competenze psicopedagogiche dei docenti ‘curricolari’ per affrontare il problema, che non può più essere delegato “tout court” a specialisti esterni.
È appena il caso di ricordare che nel profilo professionale del docente sono ricomprese, oltre alle competenze disciplinari, anche competenze psicopedagogiche (Cfr. art. 27 CCNL). Gli strumenti metodologici per interventi di carattere didattico fanno parte, infatti, dello “strumentario” di base che è patrimonio di conoscenza e di abilità di ciascun docente.
In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente deve:
- mettere in atto strategie di recupero;
- segnalare alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere;
- prendere visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
- procedere, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti;
- attuare strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
- adottare misure dispensative;
- attuare modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;
- realizzare incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in particolare quelli con DSA, e per non disperdere il lavoro svolto.
La Famiglia
- provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del medico di base – di libera scelta o della scuola – a far valutare l’alunno o lo studente secondo le modalità previste dall’Art. 3 della Legge 170/2010;
- consegna alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della Legge 170/2010;
- condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;
- sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico;
- verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;
- verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;
- incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;
Gli Studenti
- Gli studenti e le studentesse, con le necessarie differenziazioni in relazione all’età, sono i primi protagonisti di tutte le azioni che devono essere messe in campo qualora si presenti una situazione di DSA. Essi, pertanto, hanno diritto a tutte quelle iniziative dispensative e compensative di cui abbiamo abbondantemente parlato, ma hanno anche i seguenti doveri:
- quello di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico.
- Ove l’età e la maturità lo consentano, possono suggerire ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente.
Conclusioni:
Per concludere vorrei dire con chiarezza che non deve passare l’idea di una scuola benefattrice, e pertanto lo studente DSA deve essere consapevole che la promozione non è assicurata dalla certificazione DSA, non è assolutamente vero che la scuola è inerme e costretta a promuovere immeritatamente.
Intanto cominciamo chiarendo alle famiglie e agli stessi alunni che i programmi che riguardano gli alunni con DSA sono assolutamente uguali a quelli del resto della classe.
Per questa ragione sarà necessario allegare al PDP la programmazione disciplinare di ogni materia, nonché il quadro con gli obiettivi educativi comuni alla classe, stabilito durante i Consigli di Classe di settembre/ottobre.
Se la valutazione deve servire a evitare gli insuccessi e a mettere gli alunni sempre nella condizione di apprendere, allora la valutazione nella scuola per la formazione di base deve essere – soprattutto per il dislessico, ma non solo – una valutazione formativa: si deve valutare per educare, non per sanzionare, non per punire, non per far ripetere i percorsi.
“Valutare per educare” vuol dire attivarsi per ricercare le strategie educative più efficaci e metterle continuamente a punto. Nello stesso tempo ciò implica di valutare la valutazione, cioè di effettuare costantemente una verifica di quanto gli attuali strumenti di valutazione abbiano contribuito a migliorare i processi e i risultati dell’apprendimento.
Dal punto di vista operativo noi docenti dovremmo specificare nel PDP le modalità attraverso cui si intende valutare i livelli di apprendimento nelle diverse discipline o ambiti di studio. Nello stesso tempo dovrà essere esclusa la valutazione degli aspetti che costituiscono il disturbo stesso. Per esempio negli allievi disgrafici o disortografici non sarà valutata la correttezza ortografica e sintattica in tutte le materie disciplinari. L’insegnante avrà cura di valutare i processi, non solo il “prodotto”. Inoltre, si può affermare che tutto ciò che non è vietato è permesso: ciascun docente potrà stabilire, per la valutazione degli obiettivi di ciascuna verifica, l’opportunità di modificare la prova di classe, diminuendo il numero degli esercizi e modificandone la struttura, nonché la possibilità di agire sui criteri di valutazione della prova stessa, stabilendo una diversa “soglia” di sufficienza.
Finisco per davvero: Cari colleghi non dobbiamo vivere con disorientamento o ansia la presenza in classe di uno studente dislessico e considerare il vostro lavoro aggravato da tali condizioni: non si tratta di doveri aggiuntivi, ma di ottime occasioni per ripensare e riorganizzare proficuamente – e per tutta la classe – la propria attività didattica.
Buon lavoro a tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIOVANNI MARIA MUTZU