Descrizione
L’organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
Si pone come principale
- obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori;
- compito: intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti.
Rispetto alle parti questo organismo è un luogo “terzo”, cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell’arbitro. L’organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.
Quando è stato introdotto?
L’organo di garanzia è stato introdotto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5)*.
Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il “diritto di difesa” degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza).
Quali sono le sue funzioni?
La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di merito e le sue funzioni sono:
- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d’istituto;
- esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica.
Come opera?
L’Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l’irrogazione delle sanzioni. L’ammissibilità del ricorso è legata a: 1. aspetti non presi in esame durante l’accertamento, 2. carenza di motivazione, 3. eccesso della sanzione.
La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.
Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l’irrogazione della sanzione, l’OdG, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l’astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all’organo di competenza, che ha l’obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato.
Prima di prendere una decisione, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.
Come è composto?
Il Regolamento di modifica dello Statuto ha definito, pur nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche, la possibile composizione dell’Organo di garanzia interno. Esso, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, di norma, si compone, per la scuola Secondaria di Primo Grado da un docente designato dal Consiglio d’Istituto e da 2 rappresentanti eletti dai genitori.
Cosa deve specificare il Regolamento d’Istituto?
L’organo di garanzia interno alla scuola è istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, che devono precisarne:
a) la composizione, in ordine al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro, alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore);
b) il funzionamento.
Quali sono i tempi?
L’OdG deve essere convocato dal Presidente, entro 5 giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso, al di fuori dell’orario di lezione. La seduta si considera valida con la presenza di almeno la metà +1 dei membri. Avverso le decisioni dell’OdG è ammesso ricorso all’OdG Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.
L’Organo di Garanzia Regionale
Quali sono le sue funzioni?
Le funzioni dell’organo di garanzia Regionale sono l’evadere e il verificare le segnalazioni e/o i reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento (Statuto delle studentesse e degli studenti), anche contenute nei regolamenti degli Istituti (funzione complementare degli organi di garanzia interni all’istituto), emettendo poi pareri e considerazioni al riguardo. Quindi, il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva; la decisione è subordinata al parere vincolante dell’organo di garanzia regionale.
Come opera?
L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.
Come è composto?
L’organo di garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da: due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, tre docenti e un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale. Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell’ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).
Quali sono i tempi?
Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l‘organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 – comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.